Convenzione›Titolo IV
Art. 46
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - La presente Convenzione è conclusa per la durata di un anno. Essa sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia che dovrà essere notificata tre mesi prima della scadenza del termine.
Paragrafo 2 - In caso di denuncia, le disposizioni della presente Convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti nonostante le disposizioni restrittive che i regimi interessati prevedessero per il caso di residenza o di soggiorno all'estero di un lavoratore.
Paragrafo 3: Per quanto concerne i diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi di assicurazione o di contribuzione compiuti anteriormente alla data in cui la presente Convenzione cesserà di essere in vigore, le disposizioni di detta Convenzione rimarranno applicabili alle condizioni che saranno previste da accordi complementari.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-46