ConvenzioneTitolo IV

Art. 48

In vigore dal 16 apr 1985
La presente Convenzione abroga le seguenti disposizioni: a) della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco relativa all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali firmata a Roma il 6 dicembre 1957; b) dell'Accordo fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco sul regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori temporanei italiani, firmato a Roma il 6 dicembre 1957; c) della Convenzione di sicurezza sociale fra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco firmata a Roma l'11 ottobre 1961; d) dell'Accordo particolare fra il Principato di Monaco e la Repubblica italiana sul regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori, firmato a Roma il 2 aprile 1964. In fede di che i plenipotenziari dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Monaco il 12 febbraio 1982 in duplice esemplare, in lingua italiana e in lingua francese, i due testi facenti ugualmente fede. Parte di provvedimento in formato grafico Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI
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