ConvenzioneTitolo IV

Art. 45

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile. Paragrafo 2 - Essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale avrà luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. Paragrafo 3 - Le prestazioni la cui erogazione sia stata sospesa in applicazione delle disposizioni vigenti in uno dei Paesi contraenti per motivo della cittadinanza o della residenza degli interessati all'estero, saranno concesse a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione. Le prestazioni che non fosse stato possibile attribuire agli interessati per la stessa ragione saranno liquidate ed erogate a partire dalla stessa data. Paragrafo 4 - Per l'applicazione della presente Convenzione, deve essere tenuto conto anche dei periodi di assicurazione anteriori alla sua entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-45

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