Convenzione
Art. 43
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Le questioni relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono regolate da una commissione mista, composta da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Paese, che si riunirà alternativamente a Roma ed a Monaco.
Paragrafo 2 - Nel caso in cui non fosse possibile giungere, per tale via, ad una soluzione, la controversia dovrà essere regolata secondo una procedura arbitrale stabilita con un accordo da concludere fra le autorità competenti dei due Paesi.
L'organismo arbitrale dovrà risolvere la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-43