Convenzione›Titolo III
Art. 38
In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Le Autorità competenti, nonché le istituzioni dei due Paesi contraenti, si presteranno assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione di sicurezza sociale.
Detta collaborazione amministrativa è, in linea di massima, gratuita, tuttavia, le Autorità competenti dei due Paesi contraenti potranno concordare il rimborso di alcune spese.
Paragrafo 2 - Per l'applicazione della presente convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Paesi contraenti possono comunicare direttamente tra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-38