Convenzione
Art. 36
In vigore dal 16 apr 1985
Per la determinazione della percentuale di incapacità relativa ad un infortunio sul lavoro sopravvenuto o ad una malattia professionale manifestata in uno dei Paesi contraenti, gli infortuni sul lavoro anteriori o le malattie professionali anteriori che rientrino nella competenza della legislazione dell'altro Paese contraente, anche se la percentuale di incapacità fosse inferiore al minimo indennizzabile, sono presi in considerazione allo stesso modo degli infortuni o delle malattie considerate dalla legislazione alla quale la vittima è sottoposta per il nuovo infortunio o per la nuova malattia.
Tuttavia, il risarcimento del primo infortunio o della prima malattia continua a rimanere a carico dell'organismo competente del Paese che ne sosteneva già l'onere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-36