Convenzione

Art. 44

In vigore dal 16 apr 1985
Paragrafo 1 - Il recupero delle prestazioni indebitamente pagate dall'istituzione di uno dei Paesi può essere operato presso l'istituzione debitrice di prestazioni dell'altro Paese nelle condizioni e nei limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultima. Esso forma oggetto di notifica indicante l'importo delle somme ed i motivi per i quali è effettuato. L'istituzione investita dell'opposizione al pagamento ne dà conoscenza alla persona interessata. Salvo contestazione da parte di quest'ultima, formulata con lettera raccomandata con avviso di ritorno al più tardi entro il mese, l'istituzione debitrice di prestazioni se ne libera validamente corrispondendo alla istituzione che ha effettuato opposizione al pagamento le somme oggetto della opposizione stessa. Paragrafo 2 - L'istituzione italiana che ha pagato una pensione il cui importo è stato integrato al trattamento minimo ad un lavoratore che ha ottenuto successivamente una pensione del regime monegasco può chiedere alla competente istituzione monegasca di versarle direttamente gli arretrati della pensione di cui è debitrice per il periodo compreso fra la data di apertura del diritto a pensione e quella della sua liquidazione. L'istituzione italiana trattiene su tali arretrati le somme indebitamente pagate e liquida, al più presto, l'eventuale eccedenza al titolare della pensione.
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urn:nir:stato:legge:1985-03-05;130#art-c-44

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