Protocollo n. 3Titolo I

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1982
PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell', sono considerati: 1. come prodotti originari della Jugoslavia: a) i prodotti totalmente ottenutivi; b) i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell', paragrafo 1. Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunità, ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all', paragrafo 3. 2. come prodotti originari della Comunità: a) i prodotti totalmente ottenutivi; b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell', paragrafo 1. Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità. 3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
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