Protocollo n. 3›Titolo I
Art. 1
In vigore dal 24 giu 1982
PROTOCOLLO N. 3 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa
Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, a condizione che siano stati trasportati direttamente a norma dell', sono considerati:
1. come prodotti originari della Jugoslavia:
a) i prodotti totalmente ottenutivi;
b) i prodotti ottenuti in Jugoslavia, e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell', paragrafo 1.
Tale condizione non si applica, tuttavia, ai prodotti originari della Comunità, ai sensi del paragrafo 2 cui di seguito, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni in Jugoslavia, a condizione che queste siano superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti enumerate all', paragrafo 3.
2. come prodotti originari della Comunità:
a) i prodotti totalmente ottenutivi;
b) i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a) summenzionata, a condizione che questi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell', paragrafo 1.
Tale condizione non si applica tuttavia, ai prodotti originari della Jugoslavia, ai sensi del paragrafo I di cui sopra, che sono oggetto di lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.
3. I prodotti riportati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-1-3