Protocollo n. 3Titolo I

Art. 3

In vigore dal 24 giu 1982
1. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera b), sono considerate sufficienti: a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco; b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III. Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. 2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limite, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti - che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio - non può superare, rispetto al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti. 3. Ai fini dell'applicazione dell', paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera b), le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli; ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissato dal presente protocollo per poter essere considerati originari; f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo; g) il cumulo di due o più, operazioni indicate alle lettere da a) ad f); h) la macellazione degli animali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-3-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo