AccordoTitolo II

Art. 1

In vigore dal 24 giu 1982
ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UN LATO, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Stati membri della Comunita europea del carbone e dell'acciaio, e LA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO da un lato, e LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI IUGOSLAVIA, dall'altro, CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità; PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali, DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO: Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-1

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