Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 24 giu 1982
1. Ferme restando le speciali disposizioni di cui al paragrafo 2, i prodotti originari della Jugoslavia sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente ed esenti da dazi doganali e tasse di effetto equivalente.
2. Le importazioni dei prodotti elencati qui di seguito sono subordinate ad un sistema di massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, conformemente ai paragrafi 3-7; i massimali fissati per l'anno dell'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fianco di ciascun prodotto.
Parte di provvedimento in formato grafico
3. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 2, può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.
4. Se per due anni consecutivi le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono state inferiori all'80% dell'importo stabilito, la Comunità può soprassedere all'applicazione di detto massimale.
5. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali indicati al paragrafo 2 sono maggiorati del 5% ogni anno.
6. In caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di rinnovare per un anno il o i massimali stabiliti per l'anno precedente.
7. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Comitato misto per definire le speciali, condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie. Il Comitato misto stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica in mancanza di decisione del Comitato misto entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Tuttavia dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni dei paragrafi 2-6, alle condizioni stabilite da questi ultimi.
Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Comitato misto, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e dice previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.
Il Comitato misto esamina periodicamente le misure prese a norma del primo comma per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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