Protocollo n. 2Titolo V

Art. 11

In vigore dal 24 giu 1982
Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, la Jugoslavia s'impegna, conformemente alla sua legislazione interna, a mettere a disposizione dei debitori beneficiari o dei garanti di detti prestiti la valuta necessaria per il servizio degli interessi, delle provvigioni ed altri oneri e al rimborso del capitale.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-11

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