Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 7
In vigore dal 24 giu 1982
I beneficiari di cui all', paragrafo 2, sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo della cooperazione finanziaria tra la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e la Comunità economica europea.
La Banca si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-7