Protocollo n. 2Titolo V

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1982
1. Ai fini di cui all' e per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di messa in atto della cooperazione finanziaria, potrà essere impegnato un importo complessivo di 200 milioni di unità di conto europee (UCE) sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la "Banca", concessi sulle sue risorse proprie. 2. L'importo di cui al paragrafo I del presente articolo utilizzato per la partecipazione al finanziamento di determinati progetti d'investimento, presentati alla Banca dalle banche o da organizzazioni di lavoro associato che hanno sede in Jugoslavia. 3. L'esame dell'ammissibilità dei progetti e la concessione dei prestiti si effettuano secondo le modalità, condizioni e procedure stabilite dallo statuto della Banca.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-2-2

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