Protocollo n. 1›Titolo V
Art. 2
In vigore dal 24 giu 1982
La Comunità si riserva di modificare il regime relativo ai prodotti di cui all'allegato III nei seguenti casi:
- approvazione di una definizione comune dell'origine relativa ai prodotti petroliferi provenienti dagli Stati terzi e dai paesi associati;
- decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune - attuazione di una politica comune nel settore dell'energia.
2. In questo caso, la Comunità concede alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli accordati in virtù dell'accordo.
Su richiesta dell'altra parte, si potranno tenere consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione sulle misure prese a norma delle disposizioni del presente capoverso.
3. Fatto salvo il paragrafo 1 le norme dell'accordo non recano pregiudizio alle regolamentazioni non tariffarie applicate all'importazione dei prodotti petroliferi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-2