Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 4
In vigore dal 24 giu 1982
I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti; il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-4