Protocollo n. 2Titolo V

Art. 4

In vigore dal 24 giu 1982
I prestiti della Banca sono concessi a condizioni di durata determinate sulla base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti; il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-4

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