Protocollo n. 1›Titolo V
Art. 1
In vigore dal 24 giu 1982
PROTOCOLLO N. 1 relativo ai prodotti contemplati all'
1. Le importazioni dei prodotti di cui agli allegati I-IV sono soggette a massimali annui oltre i quali possono essere ripristinati i dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi, secondo le disposizioni dei seguenti paragrafi; i massimali per l'anno di entrata in vigore dell'accordo sono indicati per ciascun prodotto.
2. Quando viene raggiunto il massimale stabilito per l'importazione di un prodotto, si può ripristinare la riscossione dei dazi doganali, di cui al paragrafo I, all'importazione del prodotto in questione, sino al termine dell'anno civile.
Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimale raggiungono il 75% dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il Consiglio di cooperazione.
3. Se, per due anni successivi, le importazioni di un prodotto soggetto a massimale sono inferiori all'80% dell'importo stabilito, la Comunità può soprassedere all'applicazione di tale massimale.
4. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, gli importi dei massimali di cui agli allegati I-IV sono aumentati annualmente dei 5%, ad eccezione di quelli di cui all'allegato II - A, per i quali l'aumento dei massimali segue lo stesso ritmo del livello di autolimitazione stabilito per il medesimo prodotto nell'ambito dell'accordo sul commercio dei tessili fra la Jugoslavia e la Comunità, concluso nel quadro dell'accordo multilaterale sul commercio dei tessili.
Tuttavia, nel caso di difficoltà congiunturali, la Comunità si riserva la possibilità di prorogare di un anno il massimale o i massimali stabiliti per l'anno precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-1