Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 3
In vigore dal 24 giu 1982
1. Le somme da impegnare ogni anno, ai sensi dell', paragrafo 1, debbono essere ripartite con la massima regolarità su tutta la durata di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo di applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.
2. Le eventuali rimanenze dei fondi non impegnati alla fine del periodo di cui all', paragrafo I, potranno essere utilizzate sino ad esaurimento. In questo caso l'utilizzazione avverrà con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-3