Protocollo n. 2Titolo V

Art. 5

In vigore dal 24 giu 1982
Il contributo della Banca alla realizzazione di progetti può assumere la forma di cofinanziamento al quale possono partecipare in particolare le banche iugoslave e gli organismi e gli istituti di credito degli Stati membri o di Stati terzi, oppure gli organismi finanziari internazionali.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-5

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