Protocollo n. 2›Titolo V
Art. 9
In vigore dal 24 giu 1982
La Jugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.
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