Protocollo n. 2Titolo V

Art. 9

In vigore dal 24 giu 1982
La Jugoslavia prende le misure necessarie affinché gli interessi e qualsiasi altra somma dovuta alla Banca a titolo dei prestiti concessi in virtù della cooperazione finanziaria siano esonerati da qualsiasi tassa o prelievo fiscale, imposti dalla Federazione, dalle repubbliche, dalle province autonome o dai comuni.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-9

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