Protocollo n. 3Titolo I

Art. 2

In vigore dal 24 giu 1982
Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunità, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a): a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino ed oceanico; b) i prodotti dal regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti provenienti da animali vivi che ivi sono allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f); h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero di materie prime; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) le merci ivi contenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-2-3

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