Protocollo n. 3›Titolo I
Art. 2
In vigore dal 24 giu 1982
Sono considerati come "totalmente ottenuti" in Jugoslavia o nella Comunità, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2, lettera a):
a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino ed oceanico;
b) i prodotti dal regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti provenienti da animali vivi che ivi sono allevati;
e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire soltanto al recupero di materie prime;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) le merci ivi contenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) ad i).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-2-3