Protocollo n. 3Titolo II

Art. 6

In vigore dal 24 giu 1982
1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), semprechè si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore unitario non superi le 1420 unità di conto europee, la prova del carattere originario ai sensi del presente protocollo può essere fornita da un formulario EUR. 2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo. Sino al 30 aprile 1981 incluso, l'unità di conto europea da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è l'equivalente in quella moneta nazionale dell'unità di conto europea in vigore alla data del 30 giugno 1978. Per ciascun biennio successivo, essa avrà il controvalore, in quella moneta nazionale, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in UCE sopra indicati nonché all', paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non far diminuire il valore dei limiti espresso nella moneta nazionale di un dato paese Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, lo Stato importatore riconosce l'importo notificato dallo Stato membro considerato. 2. Fatto salvo l', paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale. 3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che fanno parte della sua attrezzatura normale, ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione. 4. Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 della nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale, sono considerati come originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto d'articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15% del valore totale degli assortimenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-6-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo