Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 24 giu 1982
1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-10-2