Protocollo n. 3Titolo II

Art. 10

In vigore dal 24 giu 1982
1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-10-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo