Protocollo n. 3Titolo II

Art. 13

In vigore dal 24 giu 1982
1. I certificati di circolazione delle merci EUR. 1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all', possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine 5 dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali. 2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-13

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