Protocollo n. 3Titolo II

Art. 16

In vigore dal 24 giu 1982
Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI del presente protocollo 8 compilato dall'esportatore, sotto la responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso 8 redatto in una delle lingue nelle quali 8 redatto l'accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono già state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari", l'esportatore può indicare nella rubrica "osservazioni" del formulario SUR. 2 i riferimenti a tale controllo. Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 x 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno di e 8 mm in più a ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare 8 una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m2. Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo. È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale. Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.
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