Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 24 giu 1982
1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci cono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 90 unità di conto europee quando si tratta di piccole spedizioni o a 235 unità di conto europee, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
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