Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 19
In vigore dal 24 giu 1982
1. Quando un certificato e rilasciato ai sensi dell', paragrafo 2, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle qual il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all', paragrafo 3, l'esportatore deve:
- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR. 1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.
2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono confermi a quelle della documentazione corrispondente.
I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: "NACHTRAGLICE AUSGESTELT", "DELIVRE A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFOLOENDE", "IZDATO NAKNADNO".
Storico versioni
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