Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 24
In vigore dal 24 giu 1982
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei formulari EUR. 2 viene effettuato per campione o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.
2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.
1 o il formulario EUR. 2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR. 2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.
Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.
3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 o il formulario EUR. 2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.
Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.
La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.
Storico versioni
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