Protocollo n. 3›Titolo II
Art. 20
In vigore dal 24 giu 1982
In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: "DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-pn-20