Accordo
Art. 20
In vigore dal 24 giu 1982
1. Per determinati prodotti che essa ritiene sensibili, la Comunità si riserva di adire il Consiglio di cooperazione per definire le speciali condizioni di accesso al proprio mercato che dovessero rendersi necessarie.
Il Consiglio di cooperazione stabilisce le suddette condizioni entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla notifica. In mancanza di decisione del Consiglio di cooperazione entro questo termine, la Comunità può prendere le misure necessarie. Peraltro dette misure non potranno eccedere la portata di quelle che deriverebbero dall'applicazione a questi prodotti delle disposizioni del protocollo n. 1, alle condizioni stabilite da questo ultimo.
2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo I, le parti contraenti procedono a regolari scambi di informazioni in sede di Consiglio di cooperazione, prima di stabilire eventualmente le speciali condizioni di accesso dei prodotti in questione sul rispettivo mercato delle parti contraenti. Detti scambi di informazioni vertono in particolare sulle correnti commerciali e sulle previsioni di produzione e di esportazione a medio ed a lungo termine.
3. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese a norma del paragrafo 1 per verificarne la compatibilità con gli obiettivi dell'accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-20