Accordo

Art. 22

In vigore dal 24 giu 1982
1. I vini di uve fresche della sottovoce 22.05 ex C I a) ed ex C II a) della tariffa doganale comune, originari della Jugoslavia, beneficiano del regime all'importazione nella Comunità definito nei seguenti paragrafi, purchè, fatte salve le norme particolari previste nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari ai prezzi di riferimento della Comunità ad essi applicabili. 2. Per i vini di cui al paragrafo 1, il dazio doganale all'importazione nella Comunità è ridotto del 30% nell'ambito di un contingente tariffario comunitario annuo di 12.000 ettolitri. 3. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 2 si applica ai vini che, previa verifica dell'equivalenza della legislazione iugoslava in materia di vini che beneficiano di una denominazione di origine con la legislazione comunitaria in materia, saranno stati stabiliti tra le autorità competenti delle parti contraenti mediante scambio di lettere.
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