Accordo

Art. 25

In vigore dal 24 giu 1982
1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per i prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo. In tali casi la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi della Jugoslavia. 2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie della Jugoslavia un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di Consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente,
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-25

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