Accordo
Art. 24
In vigore dal 24 giu 1982
1. L'importo del prelievo riscosso all'importazione nella Comunità dei prodotti indicati nell'elenco che figura nell'allegato C non può essere superiore:
- al 5% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 104% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 106% del medesimo;
- al 15% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al 102% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al 104% del medesimo;
- al 50% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore al prezzo di orientamento ed
inferiore o pari al 102% del medesimo
- al 75% del prelievo di base se si constata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 98% del prezzo di orientamento ed inferiore o pari al medesimo;
- all'80% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 96% del prezzo di orientamento ed inferiore al 98% del medesimo;
- all'85% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è superiore o pari al 90% del prezzo di orientamento ed inferiore al 96% del medesimo;
- al 90% del prelievo di base se si costata che il prezzo del mercato comunitario è inferiore al 90% del prezzo di orientamento.
2. a) La Jugoslavia comunica ai servizi competenti della Comunità qualsiasi informazione utile relativa ai prezzi praticati all'esportazione, nonché alle quantità ed alla presentazione dei prodotti esportati (animali vivi carcasse, quarti);
b) la Jugoslavia prende tutte le misure utili affinché il prezzo d'offerta franco frontiera, maggiorato del dazio doganale e del prelievo ridotto, resti ad un livello equivalente a quello che risulta dall'applicazione del prelievo normale;
c) per contribuire alla stabilizzazione del mercato interno della Comunità, la Jugoslavia rispetta un adeguato ritmo di consegna e prende tutte le disposizioni utili per vigilare all'ordinato sviluppo delle sue esportazioni nella Comunità, in particolare con un efficace controllo di ciascuna spedizione mediante un certificato attestante che la merce è originaria e proveniente dalla Jugoslavia e corrisponde esattamente alla definizione che figura nell'allegato C. Il testo di detto certificato è stabilito di comune accordo tra i servizi competenti delle due parti;
d) le modalità relative all'applicazione delle lettere a), b) e c) saranno definite nel quadro della cooperazione da stabilire tra i servizi competenti della Jugoslavia e della Comunità;
e) le riduzioni dei prelievi si eseguono nel quadro di un volume di 2.900 tonnellate mensili nel caso in cui il prezzo del mercato comunitario aia inferiore al 98% del prezzo di orientamento.
Storico versioni
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