Accordo

Art. 29

In vigore dal 24 giu 1982
1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi. 2. La Jugoslavia ha la facoltà di introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano rese necessarie dalla sua industrializzazione e dal suo sviluppo. Conformemente agli obiettivi dell'accordo, la Jugoslavia sceglie le misure che meno pregiudicano gli interessi commerciali ed economici della Comunità. 3. Essa ne informa la Comunità, al fine di consentire, al momento opportuno, gli scambi di opinioni appropriati in materia. 4. Il Consiglio di cooperazione esamina periodicamente le misure prese dalla Jugoslavia a norma del paragrafo 2.
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