Accordo

Art. 31

In vigore dal 24 giu 1982
In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio di cooperazione può adattare la nomenclatura tariffaria dei prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-31

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