Accordo
Art. 36
In vigore dal 24 giu 1982
In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischino di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia alle condizioni e secondo le procedure di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-36