Accordo

Art. 38

In vigore dal 24 giu 1982
1. Nei casi di cui agli , prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 2, la parte contraente in causa fornisce al Consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti. Prima che la parte contraente in causa prenda le misure opportune, ha luogo una consultazione in sede di Consiglio di cooperazione, se l'altra parte lo richiede. 2. Quando circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, che escluda un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugi, nelle situazioni di cui agli , le misure conservative strettamente necessarie per ovviare alla situazione. 3. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette a misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-38

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo