Accordo
Art. 39
In vigore dal 24 giu 1982
In caso di peggioramento improvviso e di grande rilievo dello squilibrio degli scambi commerciali, tale da compromettere il buon funzionamento dell'accordo, le parti contraenti procedono, in sede di Consiglio di cooperazione, a consultazioni speciali per esaminare le difficoltà emerse al fine di mantenere, per quanto possibile, il regolare funzionamento dell'accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-39