Accordo›Titolo IV
Art. 44
In vigore dal 24 giu 1982
Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza Iugoslava, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.
La Jugoslavia concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.
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