AccordoTitolo V

Art. 49

In vigore dal 24 giu 1982
1. Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti dalla Comunità e dei suoi Stati membri e da rappresentanti della Jugoslavia. 2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno. 3. Il Consigli, di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Jugoslavia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-49

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo