Accordo›Titolo V
Art. 49
In vigore dal 24 giu 1982
1. Il consiglio di cooperazione è composto da rappresentanti dalla Comunità e dei suoi Stati membri e da rappresentanti della Jugoslavia.
2. I membri del Consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno.
3. Il Consigli, di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e la Jugoslavia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-49