AccordoTitolo V

Art. 50

In vigore dal 24 giu 1982
1. La presidenza del Consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento interno. 2. Il Consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-50

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