Accordo›Titolo V
Art. 53
In vigore dal 24 giu 1982
Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle eventuali modifiche alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.
Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-53