Accordo›Titolo V
Art. 57
In vigore dal 24 giu 1982
Nei settori contemplati dall'accordo:
- il regime applicato dalla Jugoslavia nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Jugoslavia non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le organizzazioni di lavoro associato jugoslavi.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-57