Accordo›Titolo V
Art. 56
In vigore dal 24 giu 1982
1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al Consiglio di cooperazione.
2. Se il Consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro.
L'altra parte 8 in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.
Il Consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.
Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-56