Accordo›Titolo V
Art. 52
In vigore dal 24 giu 1982
Nel quadro del, Consiglio di cooperazione, le parti contraenti procedono a consultazioni nel caso in cui, nel contesto degli scambi di informazioni stabiliti dal presente accordo di dovessero sorgere o rischiarassero di sorgere dei problemi nel funzionamento dell'accordo in generale e segnatamente nel settore degli scambi commerciali, al fine di prevenire, per quanto possibile, le situazioni di perturbazione del mercato.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-52