Accordo›Titolo V
Art. 54
In vigore dal 24 giu 1982
1. Quando la Comunità conclude un accordo di associazione o di cooperazione che ha un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.
2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di Consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-54