Accordo›Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 24 giu 1982
1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza iugoslava ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.
2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza, maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le prestazioni di vecchiaia, decesso e invalidità, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.
3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.
4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Jugoslavia, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e prestazioni di vecchiaia, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
5. La Jugoslavia concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-45