Accordo›Titolo III
Art. 42
In vigore dal 24 giu 1982
1. Salva restando l'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, la Comunità, nel quadro delle norme comunitarie per le zone franche, e la Jugoslavia concedono il libero accesso ai rispettivi mercati ai prodotti che hanno acquisito l'origine a norma del protocollo n. 3 nella suddetta zona.
2. Esse evitano in particolare, per quanto possibile, di applicare a questi prodotti le misure che potrebbero essere indotte a prendere in applicazione degli o del protocollo n. 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-42