Accordo
Art. 37
In vigore dal 24 giu 1982
Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all' ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-37