Accordo
Art. 32
In vigore dal 24 giu 1982
Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una diScriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.
I prodotti asportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ritorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1982-04-14;326#art-a-32